Secretary.it la community dedicata alle assistenti di direzione

Professione Assistenti di direzione

Licenziamenti: cosa succede con lo sblocco post-emergenza pandemia?

Licenziamenti: dal divieto nella fase pandemica allo sblocco nella fase post-emergenziale

Licenziamenti: con l’avvento della pandemia e allo scopo di contenere l’impatto socio-economico dei licenziamenti che si preannunciavano massivia causa delle chiusure di parecchie attività, il Governo ha disposto il c.d. “blocco” dei licenziamenti.

Lo scopo della normativa è stato infatti quello di salvaguardare i posti di lavoro rispetto a criticità economiche direttamente o indirettamente legate all’emergenza sanitaria. Lo Stato si è così fatto carico – attraverso varie misure  o ammortizzatori sociali –  di supportare il costo del personale, ponendo come contropartita  il divieto di licenziamento al fine di  evitare che la pandemia portasse anche al collasso sociale.

In particolare, con il decreto cd “Cura Italia”, all’art. 46 è stata introdotta la misura del divieto di recesso dal contratto di lavoro per “giustificato motivo oggettivo” inizialmente per sessanta giorni, via via prorogati da successive disposizioni emergenziali fino – a seconda dei casi e salvo modifiche – al 30 giugno 2021 e al 31 ottobre 2021.

Il c.d. Decreto Sostegni, all’art. 8 commi 9, 10 e 11 stabilisce infatti due termini differenziati a partire dai quali sarà nuovamente possibile licenziare per ragioni economiche.

Il primo termine, quello del 30 giugno 2021, riguarda le imprese soggette alla cassa integrazione ordinaria e straordinaria; si tratta di  imprese industriali e di costruzioni (settore manifatturiero, di trasporti, estrattivo, di istallazione impianti, di produzione e distribuzione di energia, acqua e gas, ecc.).

Il secondo termine, quello del 31 ottobre 2021, riguarda le imprese che hanno e hanno avuto accesso a strumenti emergenziali quali la Cassa integrazione guadagni in deroga o il Fondo di integrazione salariale; si tratta normalmente di realtà medio-piccole (pubblici esercizi, commercio, turismo, agenzie di viaggio, spettacolo e in generale, quei servizi particolarmente colpiti dalla pandemia) ovvero di quelle realtà che, non avendo altri strumenti di sostegno al reddito per i propri dipendenti, sono per ulteriori quattro mesi supportate con il contributo statale.

La fine del divieto, quindi, non viene prevista nello stesso giorno per tutti i datori di lavoro, ma viene differenziata a seconda dell’ammortizzatore sociale di riferimento.

Restano ferme le eccezioni già previste nei vari decreti d’urgenza e/o frutto dell’interpretazione prevalente (circolari amministrative e giurisprudenza)  e in particolare:

  • Cambio d’appalto con subentro di nuovo datore a norma di legge o di ccnl;
  • Cessazione dell’attività conseguente alla messa in liquidazione della società (salvo il trasferimento d’azienda);
  • Fallimento della società senza prosecuzione dell’attività;
  • Accordo collettivo aziendale stipulato con le OO.SS. finalizzato alla risoluzione del rapporto;
  • Licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
  • Licenziamento per raggiungimento del limite massimo di età ai fini della fruizione della pensione di vecchiaia;
  • Licenziamento per superamento del periodo di comporto (ma non per inidoneità sopravvenuta, in relazione al quale permane il divieto), con importanti eccezioni per lavoratori fragili e malattia-quarantena per covid;
  • Licenziamento per mancato superamento del periodo di prova;
  • Licenziamento del dirigente (pur con interpretazioni contrastanti);
  • Licenziamento dei lavoratori domestici.

Con la fine del blocco potranno essere nuovamente disposti licenziamenti collettivi e individuali.

I datori di lavoro dovranno però operare con buona fede e correttezza, evitando condotte discriminatorie e ingiustamente penalizzanti.

Ad esempio nel corso della pandemia e in concomitanza con l’accesso agli ammortizzatori sociali spesso si sono verificati comportamenti al limite della discriminazione o  scorretti, quali la collocazione in Cassa integrazione Covid senza rotazione con altro personale di pari livello e mansioni (benché non obbligatoria, tale forma di rotazione è raccomandabile  in ossequio ai principi di correttezza e buona fede).

E così potrebbe verificarsi che il personale collocato in “Cassa fissa” senza rotazione, subisca – immediatamente dopo lo sblocco – un provvedimento di licenziamento. In questi casi il consiglio è quello di provare a contestare il licenziamento per discriminatorietà (se ricorrono uno o più “motivi odiosi” quali genere, età, disabilità, ecc.) o per contrarietà ai principi di correttezza e buona fede.

Vi aspettiamo come di consueto sulla nostra piattaforma teams al webinar dedicato alla community  giovedi 1 luglio 2021 dalle ore 13 alle ore 14 insieme all’avvocato giuslavorista Annalisa Rosiello che, oltre a spiegarvi le nuove disposizioni, sarà a vostra disposizione per dubbi, domande e approfondimenti.

Per partecipare registratevi qui. Avete tempo fino al 30 giugno